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CIRCOLARE SU SISTEMA OBBLIGATORIO TARIFFE STRADALI


Circolare a carattere generale

Oggetto: nuova regolamentazione tariffaria del trasporto stradale per conto terzi.

Gentile Cliente,
voglio portare alla Sua attenzione un elemento di particolare gravità introdotto dal nostro legislatore che decorre dal 1 gennaio 2009.
La finanziaria 2009 all´art. 83bis, per venire incontro alle richieste di aiuto degli autotrasportatori nel periodo in cui il prezzo del gasolio aveva raggiunto i picchi massimi, ha introdotto un sistema di tariffe obbligatorie estremamente oneroso. Unico modo per non incorrere in questo gravoso sistema di tariffazione è quello di stipulare il contratto in forma scritta.
In caso di accordi orali, anche se reiterati nel tempo, le parti non possono determinare liberamente le condizioni contrattuali. Periodicamente il ministero pubblica un coefficiente di tariffa x Km che deve essere moltiplicato per i Km di effettiva percorrenza del tragitto. Tali valori sono estremamente gravosi ed in alcuni casi arrivano a raddoppiare le rate pagate sul mercato normalmente.
Nel caso di accordi non scritti, e di prezzi differenti da quelli ministeriali, il vettore ha la possibilità di richiedere al tribunale il pagamento della differenza tra quanto effettivamente presente in fattura e quanto stabilito dal ministero. Le suggerisco pertanto di contrattualizzare in forma scritta gli accordi relativi ai trasporti che affiderà ai vettori stradali o, e questo Le toglierebbe ogni incombenza o rischio, di rivolgersi ad operatori intermodali che prediligono l'uso del trasporto ferroviario.
La norma oltre questo prevede:
  • Automaticità degli adeguamenti tariffari in funzione delle fluttuazioni del gasolio
  • Termini di pagamento a 30gg data fattura
  • Prescrizione all´azione di 5 anni
  • Esecutività dopo il primo grado di giudizio in caso di richiesta da parte del vettore del pagamento delle differenze tariffarie
In caso di non rispetto della norma:
  • Esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l´affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi
  • La sanzione dell´esclusione per un periodo di 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Bari, 16 gennaio 2009.
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